Il Consiglio di Stato con sentenza n. 00803 del 03.feb.2025 ha ribadito un concetto molto semplice: gli atti amministrativi devono essere adeguatamente motivati “illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti”.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva impugnato la quarta proroga in emergenza del servizio di trasporto pubblico locale con affidamento diretto ad ATAC, contestando che, in seguito ad una prima proroga biennale disposta nel 2019 e prevista dal regolamento UE n. 1307/2007 (pericolo di interruzione del servizio pubblico) e dopo una seconda proroga annuale in virtù della normativa COVID (decreto legge n. 18/2020), il servizio veniva affidato per ulteriori tre mesi (gennaio – marzo 2023) e poi ancora per altri nove mesi (aprile – dicembre 2023) senza una reale base normativa che consentisse anche questa ulteriore proroga.

Come sottolinea la sentenza del Consiglio di Stato, “è stata omessa qualsivoglia motivazione che giustificasse la prosecuzione dell’affidamento in house” ad ATAC.

Negli anni la normativa e l’attività di contrasto agli illeciti concorrenziali si sono fatti più stringenti, e l’AGCOM è garante della più completa tutela della concorrenza e del mercato.

Nel caso specifico delle proroghe ad ATAC, l’Antitrust ha agito in trasparenza non per arrivare a sanzioni contro i responsabili, ma piuttosto, per “indirizzare il comportamento futuro” dell’Amministrazione.

Con il sistema di “tante miniproroghe in sequenza di durata temporale molto breve, sarebbe sin troppo facile aggirare il modello impugnatorio previsto in capo all’Antitrust”, consentendo “all’Amministrazione di reiterare il denunziato vizio mediante un perverso meccanismo di “proroghe a catena” (tutte con termini piuttosto ridotti), nessuna delle quali subirebbe la sanzione dell’annullamento, per via dei tempi fisiologicamente annessi alla durata del giudizio amministrativo”. In altre parole, i tempi tecnici di un ricorso contro una mini-proroga farebbero arrivare a sentenza quando la specifica mini-proroga è già terminata, e quindi non più annullabile.

Secondo il Consiglio di Stato, la Delibera di Giunta impugnata (n. 107 del 31/03/2023), in merito alla proroga anziché all’adozione di un nuovo contratto, fa riferimento a mere “difficoltà tecniche” (“che, peraltro, un’amministrazione di tale importanza e dimensione dovrebbe essere senz’altro pronta a fronteggiare”), e non – come previsto dalla normativa – a “impossibilità materiale” e “circostanze eccezionali”.

Concludendo, “il Comune di Roma ha posto in essere una serie di proroghe illegittime senza determinarsi, in tempo utile, per la scelta poi definitivamente adottata”, il Consiglio di Stato “accoglie il ricorso con conseguente annullamento della deliberazione comunale n. 107/2023. Spese di lite compensate”.

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